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REGOLAMENTO GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA RTC FIERE

 Art. 1 – AMMISSIONE ALLA FIERA Possono essere ammessi come espositori:

a)   Le aziende italiane ed estere che espongono i propri prodotti o  servizi rientranti nei settori merceologici previsti per detta Fiera. Qualora le aziende produttrici non intervengano alla Fiera, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o generali.

b)   Le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e divulgazione nei settori interessati alla Fiera.

La RTC Fiere si riserva la facoltà di ammettere anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall’esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più posteggi dello stesso settore merceologico.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE ALLA FIERA La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l’accettazione delle presenti “Condizioni Generali” , e di ogni altra norma relativa all’organizzazione e al funzionamento della Fiera e del Quartiere Fieristico. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da loro rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda  e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Fiera. Nel caso di accoglimento della domanda  di partecipazione ne sarà data comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata, che gli attribuirà la qualità di partecipante alla Fiera.

Per le domande di partecipazione inoltrate almeno 60 giorni prima dell’inizio fiera la comunicazione d’accettazione sarà spedita almeno 30

giorni prima dell’inaugurazione stessa. Per le domande pervenute successivamente, l’informazione d’accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l’inaugurazione della Fiera, e potrà essere effettuata, oltre che con lettera, con ogni mezzo, anche mediante  telex,  telefax o telegramma. Per garantire pari opportunità  di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l’iniziativa fieristica la RTC Fiere adotta le   seguenti clausole:

-     diritto di prelazione acquisito con la partecipazione all’edizione precedente della Fiera, a condizione che questo venga manifestato entro 60 giorni prima dell’apertura

-     accoglimento della domanda in base alla data di presentazione della domanda ed alla disponibilità di spazio per prodotto merceologico.

Alle Ditte le cui domande, per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio della RTC Fiere, verranno respinte, sarà obbligatoriamente data   motivata comunicazione entro 30 giorni prima dell’apertura Fiera.

Art. 3 – TERMINI DI PAGAMENTO Il richiedente, che avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di  partecipazione, dovrà procedere al saldo entro il giorno prima dell’apertura Fiera.

Art. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS L’assegnazione degli stando è di esclusiva e discrezionale competenza della RTC Fiere. Eventuali richieste particolari formulate dall’espositore all’atto della presentazione della domanda di partecipazione s’intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo la RTC Fiere ne possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. La RTC Fiere si riserva di assegnare stands anche on risultanti nella pianta predisposta. Per esigenze tecniche ed organizzative, la RTC Fiere a proprio insindacabile giudizio potrà, spostare o ridurre, ove occorra, lo stand già concesso, anche trasferendolo in altra zona, e ciò senza  diritto per il partecipante ad indennità e risarcimento per nessun motivo. Di ciò la RTC Fiere dovrà darne comunicazione  tramite raccomandata A.R. – telex – telefax – telegramma.

Art. 5 – FACOLTA’ DI RECESSO Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in modo di intervenire alla Fiera, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione alla RTC Fiere con lettera raccomandata A.R. – telex – telefax – telegramma, almeno 18 giorni prima della data di inizio Fiera, il partecipante sarà tenuto al pagamento parziale dell’area assegnata , salvo il diritto per eventuali danni maggiori diretti o indiretti. In tale ipotesi, la RTC Fiere potrà sulle valutazioni delle cause che impediscono la ditta di partecipare, giudicherà insindacabilmente la RTC Fiere. Se l’espositore non darà comunicazione di recesso e non  appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dalla RTC Fiere. Pure in questa ipotesi la RTC Fiere potrà in ogni modo disporre dello stand anche assegnandolo ad altri  espositori.  La RTC Fiere potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Fiera, e – per motivi attinenti all’organizzazione della Fiera ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura.  In tali ipotesi la RTC Fiere non sarà tenuta ad indennizzo o risarcimento di sorta.

Art. 6 – CONSEGNA DEGLI STANDS Gli stands saranno messi a disposizione degli espositori nei seguenti termini:

-     dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nei due giorni antecedenti l’apertura della Fiere.

Il loro allestimento dovrà essere completato entro il termine che viene fissato alle ore 18.30 del giorno prima dell’inizio Fiera. Ed in difetto  di

ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 6. Si precisa altresì che

sarà assolutamente VIETATA la sosta e il transito di autoveicoli e mezzi all’interno dei padiglioni fiera nelle giornate riservate al montaggio e smontaggio . In caso di inosservanza a tali disposizioni la RTC Fiere potrà far spostare i veicoli fuori dai padiglioni, in luogo custodito, a rischio

e spese dell’espositore.

Art. 7 – ALLESTIMENTI Gli  allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand e la loro altezza non dovrà superare i   2,50 mt. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti  a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e  di quelle  della prevenzione antincendio.   La RTC Fiere ha facoltà di esaminare i progetti degli stands che per importanza, dimensioni e pericolosità risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l’agibilità degli spazi espositivi, e l’espositore ha l’obbligo di fornire gli elaboratori tecnici e i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonchè per gli impianti. Identica facoltà ed obbligo sussistono per gli stands, costruzioni,, ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. La RTC si  riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.  Ogni  responsabilità in ordine alla statistica degli allestimenti, all’esecuzione degli impianti ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà della RTC o di terzi, è a carico esclusivamente dell’espositore.

Art. 8 – RICONSEGNA DEGLI STAND Al termine della Fiera, e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da loro installati e, previo ottenimento del buono di uscita da parte dell’Organizzatore, allontanarli dal quartiere fieristico. Il buono di uscita pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti della RTC, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione alla Fiera.  Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro i termini descritti in seguito. Il partecipante espressamente autorizza l’Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell’espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti o materiali  diversi da quelli installati nello stand. La RTC non assume alcuna responsabilità per la merce, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico.  Le operazioni di smobilitazione degli stand dovranno essere completate ENTRO i due giorni successivi al termine della Fiera. Gli orari fissati per tale operazione sono dalle 8.30 alle 18.30, per entrambe le giornate. Qualora lo sgombero non avvenga entro i termini di cui sopra, la RTC si riserva di

Provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale: in questo caso l’espositore inadempiente sarà tenuto a rimborsare alla RTC Fiere le

spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero e immagazzinamento del materiale stesso, oltre ad una penale giornaliera di euro 100,00 (cento/00),

per tutta la durata extracontrattuale in questione e dell’immagazzinamento. Trascorsi 60 giorni dal termine della Fiera, gli oggetti e i materiali  non

ritirati potranno essere venduti a cura della RTC Fiere secondo modalità dalla stessa discrezionalmente stabilite: il ricavato al netto di ogni

credito dell’organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all’espositore.

Art. 9 – ACCESSO AL QUARTIERE La Fiera è aperta al pubblico con ingresso gratuito, ogni giorno secondo l’orario che la RTC

si riserva di stabilire ed eventualmente modificare. Agli espositori è concesso accedere (agli stands) 30 minuti prima rispetto l’apertura al pubblico.

All’interno del quartiere fieristico è fatto divieto di promuovere offerte ed oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, reli-

giosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della Fiera. L’espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del

comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

Art. 10 – SORVEGLIANZA – RESPONSABILITA’ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELLA RTC FIERE    Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. La RTC pur promuovendo per tutta la durata della Fiera ad un servizio di vigilanza diurna e notturna del quartiere fieristico, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’espositore.L’espositore sarà responsabile anche verso la RTC di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati dallaRTC).

Art. 11 – ASSICURAZIONI Il risarcimento dei danni dipendenti da furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito

dell’espositore anche al di fuori dell’orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand)

avverrà esclusivamente attraverso adeguata copertura assicurativa che l’Espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali

franchigie e esclusioni di coperture assicurative pattuite con l’Assicuratore. L’Espositore si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa

anche contro tutti gli altri rischi, compresi quelli di incendio, danni per infiltrazioni d’acqua piovana e condotta, nonché responsabilità 

civile contro terzi. Tutte le suddette coperture dovranno essere stipulate con primaria compagnia d’assicurazione a cura e spese dell’Espositore;

dovranno operare per tutto il periodo di permanenza dell’Espositore e dei suoi beni nel Quartiere Fieristico e dovranno contenere la rinuncia  dell’ as-

sicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. L’Espositore ove ne venga richiesto anche durante lo svolgi-

mento della Fiera, dovrà depositare copia delle polizze presso gli uffici della RTC Fiere.

Art. 12 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO All’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda  e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite della RTC o dei concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 13 – STAMPATI INFORMATIVI – La RTC  Fiere provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e riproduzione (anche in forma sintetiche o abbreviata) nonché alla diffusione di stampati informativi e piante d’orientamento della Fiera. I dati riportati

Saranno riferiti alle adesione pervenute ed accettate sino a 30 giorni prima dell’apertura della Fiera. Ciò non pregiudica la facoltà della RTC Fiere di

Modificare l’assegnazione degli stands a norma del presente regolamento.

Art. 14 – DIVIETI Agli espositori è vietato in particolare:

-     qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all’acquirente ad eccezione dei settori nei quali la RTC dispone che ciò  sia possibile

-     cedere a terzi anche parzialmente o scambiare gli stands avuti in assegnazione.

-     esporre prezzi ad eccezione dei settori nei quali la RTC dispone che ciò sia possibile

-     qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa

solo nella propria area espositiva

-     esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand quale appare nella domanda di partecipazione

-     esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione o rappresentate

Eventuali deroghe ai divieti sopra indicati debbono essere rilasciate per iscritto dalla RTC Fiere e sempre a spese e sotto responsabilità del parteci-

pante. In caso di inosservanza anche di uno dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati nel presente articolo, il contratto di partecipazione

alla Fiera potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente qualsiasi comunicazione scritta all’espositore presso il

suo stand. Ciò comporta l’immediata chiusura dello stand, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti all’espositore.

Art. 15 – RINVIO, RIDUZIONE O SPRRESSIONE DELLA FIERA E’ facoltà discrezionale ed insindacabile della RTC

apportare modifiche alle date di svolgimento della Fiera, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque liberarsi del contratto e degli

impegni assunti verso la RTC. Fino a 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, la RTC avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o  in

parte la Fiera, inviandone comunicazione agli espositori tramite raccomandata A.R. – telex – telefax – telegramma senza perciò essere tenuto alla

corresponsione di penali o di danni di sorta.

Art. 16 –  DISPOSIZIONI DI  CARATTERE GENERALE  –   ELEZIONE DI DOMICILIO  –  NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE –

E’ fatto obbligo all’espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla

prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti della RTC Fiere. L’espositore ed i terzi

per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo, rispondente ai

requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale etc.). L’espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto presso la sede

del Quartiere Fieristico, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e le competente del Foro di Reggio Emilia. Il rapporto fra la RTC,

l’espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 17 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN MERITO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI INFORTUNI  E

PROTEZIONE DEGLI INFORTUNI   (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 626/94)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta______________________________per l’esecuzione dei lavori di allestimento della Fiera, dichiara di aver incaricato il Sig.______________________________________________quale coordinatore responsabile della sicurezza per la Ditta suddetta, il quale si assume la responsabilità con particolare riferimento alla prevenzione  e   protezione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56 e del D.Lgs. 626/94 e successiva modifica. Dichiara inoltre di aver ricevuto dalla RTC, in ottemperanza  al D.Lgs. 526/94 art. 7 comma 3, le indicazioni per la sicurezza in cantiere e le norme di comportamento integrative nonché la planimetria generale con evidenziate le vie di esodo, l’ubicazione dei mezzi di estinzione e primo soccorso. Il sottoscritto si impegna a trasmettere le informazioni ricevute a tutti gli addetti nell’allestimento – gestione dello stand.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 dichiaro e concedo il consenso alle operazioni di trattamento dei dati personali da parte vostra.

        

 

 

Scandiano________________________________________

 

Firma per accettazione___________________________________________________